normativa

L’istituto dell’affido è regolato da precise norme nazionali, e da alcuni protocolli locali.

Legge nazionale

La prima legge che in Italia ha introdotto l’affidamento familiare è del 1983: precisamente di tratta della legge 184/1983, conosciuta come “Diritto del minore ad una famiglia”.

Nel 2001 viene promulgata la legge 149/2001, che ribadisce e rafforza alcuni princìpi cardine dell’istituto dell’affido, fra i quali ricordiamo:

  • la temporaneità;
  • l’interesse primario del minore e l’importanza di mantenere, ove possibile, il legame con la famiglia di origine;
  • l ruolo centrale dei servizi in stretta collaborazione tra loro e dalle reti dei associazioni e famiglie solidali.

Il 19 ottobre 2015 è stata promulgata la legge 173/2015, che ha apportato delle importanti altre novità. Questa legge (conosciuta come “legge sulla continuità degli affetti“) mette al centro la tutela del diritto dei minori affidati alla continuità affettiva. Grazie alla legge 173 viene affermato in modo chiaro ed inequivocabile il diritto alla continuità degli affetti del minore affidato. La norma, infatti, fra le altre cose, prevede che

  • un minore affidato, se dichiarato adottabile, possa, a tutela del suo prioritario interesse, essere adottato dagli affidatari che lo hanno accolto
  • debba essere assicurata “la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento” con gli affidatari anche quando egli “fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un’altra famiglia o sia adottato da altra famiglia”.

Il ruolo degli affidatari è stato ulteriormente rafforzato grazie alla nuova previsione per cui, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, sia data facoltà agli affidatari di presentare memorie scritte nell’interesse del minore oltre ad aver introdotto l’obbligo per i giudici minorili di convocare gli affidatari prima di decidere sul futuro dei minori.

Per consultare il testo integrale, puoi consultare questa pagina.


Linee guida nazionali e regionali

Le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare elaborate a cura del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali, pubblicate nel 2013, rappresentano la sintesi di un lavoro pluriennale che ha visto la partecipazione di molti soggetti protagonisti dell’affido.
Queste linee guida vogliono essere uno strumento di orientamento nazionale delle pratiche dei territori, utili non solo per gli amministratori e i tecnici, ma anche per tutti i cittadini. Quello offerto è un quadro di riferimento, che non si sostituisce alle leggi regionali, ma offre spunti e metodologie che andranno monitorate nel tempo.
Le linee guida ribadiscono e rileggono alcuni principi fondamentali dell’affido e dell’accoglienza:

  • il supremo interesse del minore;
  • la funzione preventiva dell’affido, rispetto all’allontanamento del minore dalla sua famiglia d’origine;
  • una visione positiva dell’affido e delle possibilità di recupero delle persone.

Le Linee guida per l’affidamento familiare di Regione Lombardia sono state adottate nel 2011 e come quelle nazionali hanno l’obiettivo di fornire degli strumenti utili a tutti i soggetti coinvolti nell’affido familiare. Le linee guida regionali, ancor più di quelle nazionali, intendono sollecitare il ripensamento dei modelli organizzativi nel pubblico e tra il pubblico e il privato sociale, per migliorare e ottimizzare gli interventi a favore dei minori e delle loro famiglie in difficoltà. Ponendo sempre al primo posto il supremo interesse del minore, tutti gli attori coinvolti a diversi livelli devono collaborare sinergicamente tra loro nel rispetto delle specifiche funzioni svolte.

Non possiamo dimenticare che nel 2017 la Ministra dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca (Valeria Fedeli) e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (Filomena Albano) hanno siglato le “Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine“: si trovano sul sito dell’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, alla pagina delle linee guida, e precisamente qui.


Cenni normativa internazionale

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; essa enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. Sono quattro i principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:

  1. Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
  2. Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
  3. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
  4. Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

L’Italia ha ratificato la Convenzione con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.