Sono famiglie in difficoltà, spesso conosciute dai Servizi Sociali, con problemi di varia natura che ad un certo punto diventano incapaci di occuparsi dei propri figli e di garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, ma che tuttavia sono ritenute capaci di recuperare le proprie competenze genitoriali. Quando la famiglia di origine è consapevole delle proprie difficoltà elabora direttamente una richiesta di aiuto ai Servizi Sociali ponendo le condizioni per un affidamento familiare consensuale ma in nessun caso, comunque, l’ affidamento familiare si pone con obiettivi punitivi, bensì, sempre, come un’esperienza di aiuto e di solidarietà rivolto al minore ed alla sua famiglia.

Possono essere gli stessi genitori in difficoltà a rivolgersi ai servizi sociali, i quali a loro volta a seguito di denuncia o segnalazione da parte degli organi di pubblica sicurezza possono attivarsi oppure è la magistratura a proporlo.

I minori che vanno in affidamento familiare sono prevalentemente bambini e ragazzi di età scolare, talvolta già adolescenti, italiani, ma anche stranieri, che appartengono ad un nucleo familiare che non è momentaneamente in grado di occuparsi delle loro esigenze materiali, educative e affettive.
E’ possibile che il minore abbia già vissuto esperienze di inserimento in Comunità di Accoglienza o precedenti esperienze di affidamento familiare. E’ possibile inoltre che il minore vada in affido con dei fratelli e/o sorelle, così come è possibile che abbia dei fratelli e/o delle sorelle che permangono nel nucleo familiare di origine o che sono inseriti in Comunità di Accoglienza o che sono anche loro in affidamento familiare presso altri affidatari.
Soprattutto nel caso vi siano fratelli e/o sorelle rimasti con la famiglia di origine è importante dare continuità nei rapporti con tutte le figure familiari ritenute significative per il minore, secondo quanto previsto dal progetto di affidamento.

E’ il progetto, personalizzato e multi-disciplinare, che pone al centro il minore e le sue relazioni. Viene stilato dai servizi sociali in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti (associazioni famigliari, reti di famiglie, famiglia affidataria, tutore legale, ecc..). Contiene un’analisi della situazione di difficoltà del bambino e della sua famiglia d’origine, e deve inoltre contenere:

  • la previsione della durata dell’affido,
  • i modi e i tempi degli incontri tra il minore e la sua famiglia d’origine,
  • i termini del rapporto tra famiglia affidataria e famiglia d’origine del minore,
  • gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria e per la famiglia d’origine,
  • i momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alle famiglie,
  • le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia d’origine.

È un luogo che tutela il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifica se ci sono i presupposti per l’assunzione delle responsabilità genitoriali, facilitando e sostenendo la relazione minori-genitori.
La finalità principale è quindi quella di rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di una separazione dovuta ad un momento di profonda crisi famigliare.

Gli affidatari si impegnano ad accogliere nella propria famiglia il minore e a provvedere al suo mantenimento, all’educazione e all’istruzione, rispettando le peculiarità del bambino e quanto indicato dei suoi genitori, oltre a quello indicato dai servizi. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola e le autorità sanitarie.
Gli affidatari si impegnano inoltre a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d’origine e agevolare il rientro del minore, in base a quanto concordato nel progetto d’affido.
Il principio di non interrompere gli incontri con la famiglia d’origine è fondamentale. E’ importante che i genitori naturali non si sentano estromessi e anzi si sentano coinvolti nel processo affettivo e di crescita del figlio, devono sentire gli affidatari come “alleati” e non come nemici.

Dipende, esistono varie tipologie di affido e accoglienza, quindi la sua durata può variare molto:

  • affido per pronta accoglienza o d’emergenza (fino a tre mesi);
  • affido a breve termine (fino a 1 anno);
  • affido a medio/lungo termine (durata superiore a 1 anno);
  • affido prolungato (si protrae anche oltre il diciottesimo anno di età).

No, anche le coppie conviventi, con o senza figli, ma anche le persone single. Inoltre non vi sono particolari vincoli di età tra il minore e gli affidatari e tantomeno non sono richiesti particolari requisiti economici.